Tutto questo dovrà comunque essere perfezionato da un successivo decreto che offrirà una panoramica dettagliata sulla modulistica, le informazioni necessarie e le modalità di trasmissione dei dati online. Infatti la procedura potrà essere svolta anche in questo modo, rendendo legale l’accordo tra le parti grazie alla firma digitale da parte degli stessi che ha pieno valore legale. Ovviamente, però, per poter rientrare in questa particolare categoria dovranno essere sempre rispettati i limiti previsti dall’articolo 25 del decreto legge numero 179 emanato nel 2012. Questo riferimento normativo permette di prendere visione di tutti i limiti fissati per riconoscere un’impresa come start-up innovativa. Infatti esistono delle caratteristiche ben precise che la società deve avere per poter essere definita in questo modo. Si parla di qualifica e titolo di studio dei dipendenti, della possibilità di registrare appositi marchi ed anche di avere certi requisiti in termini di spesa per ricerca e sviluppo.
Inoltre, poi, la società non deve essere quotata, non può superare i 5 milioni di capitale sociale e deve sempre e comunque essere orientata alla produzione o sviluppo di prodotti che sia ad alto valore tecnologico. In particolare le società che rispondono a tutti i limiti sono dette start-up innovative e possono iscriversi all’apposita sezione creata nel registro delle imprese. Esse hanno dei vantaggi anche di tipo fiscale in quanto non sono tenute al pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria normalmente richiesti per la registrazione. La normativa tende, quindi, ad assecondare il carattere innovativo di questo fenomeno offrendo, anche se non sempre tempisticamente, delle soluzioni più semplici per gestire l’impresa.