Chi ha a che fare col mondo delle certificazioni di prodotto (dai macchinari alle apparecchiature elettriche a qualsiasi altra cosa possa venire in mente) si sarà imbattuto ormai da tempo nel marchio CE, un simbolo grafico diffuso su moltissime delle cose con cui interagiamo in vari modi tutti i giorni.
Il marchio CE è la trasposizione grafica della volontà del fabbricante di un oggetto di dichiarare che questo è rispettoso delle normative vigenti per quel prodotto, garantendone la sicurezza di utilizzo.
Chi controlla il marchio ce?
C’è qualche organo che controlla il marchio CE e ne decreta con certezza la validità? In realtà no, il marchio CE è un’autocertificazione del fabbricante, un processo volontario che non prevede una vigilanza a monte.
Il fabbricante redige la dichiarazione di conformità, un documento ufficiale, firmato dal fabbricante stesso, con il quale si assume la responsabilità della sicurezza di ciò che sta immettendo sul mercato.
È possibile che vi siano attrezzature che richiedono verifiche aggiuntive (pensiamo ad esempio all’Allegato IV della Direttiva Macchine 2006/42/CE, che contempla una serie di macchinari considerati particolarmente pericolosi soggetti a controllo esterno da parte di un “Organismo Notificato”), ma in generale il fabbricante mette il marchio in autonomia. Esiste anche in questo caso un processo alternativo che contempla l’applicazione di norme tecniche specifiche (le cosiddette “norme di tipo C”), che non approfondiamo in questa sede.
È obbligatorio seguire le direttive e le norme tecniche?
Le Direttive europee e le norme tecniche fungono da linee di indirizzo per i fabbricanti per la progettazione e la realizzazione di macchinari sicuri. Concentrandosi sui macchinari, il rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) riportati nell’allegato I della Direttiva Macchine 2006/42/CE e l’applicazione delle norme tecniche ad essa collegate permette di stabilire la “presunzione di conformità” della macchina. Per maggiori informazioni, leggi questo articolo sulla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Questo significa che non sono obbligato a rispettare le indicazioni delle direttive e delle norme (per scelta tecnica o perché magari produco attrezzature tecnologicamente all’avanguardia, per le quali non esiste nessun riferimento normativo), ma devo essere in grado di dimostrare la conformità del mio prodotto giustificando nella valutazione dei rischi il perché delle mie scelte (va da sé che ciò che viene messo a disposizione dei lavoratori e dei cittadini deve essere comunque sicuro).
Cos’è quindi la presunzione di conformità?
La presunzione di conformità si ottiene dunque applicando una o più direttive e una o più norme tecniche al mio prodotto, dimostrandone l’applicazione (sulla carta oltre che nella pratica). Quando redigo la dichiarazione di conformità e la firmo, richiamando i riferimenti normativi, invito l’utilizzatore finale a “fidarsi” di ciò che ha acquistato, in quanto a norma, sicuro e conforme. Il processo si conclude apponendo il marchio CE, il simbolo di cui parlavamo all’inizio, previsto per la quasi totalità dei prodotti immessi sul mercato della Unione Europea.