Dal decreto emanato il 22 settembre 2016 nasce l'obbligo, per tutti gli avvocati iscritti all'albo, di sottoscrivere una polizza RC professionale, e stabilisce inoltre i requisiti della polizza stessa. Se stai collaborando con una start up in ambito legale non sei esonerato, se eserciti la professione devi comunque avere la polizza.
La polizza dovrà quindi coprire la responsabilità civile dell'avvocato per i danni causati a terzi o ai suoi stessi clienti, anche nei casi di colpa grave, nello svolgimento della sua professione.
I danni possono essere patrimoniali e non, permanenti, futuri, indiretti o temporanei, e dai terzi vanno categoricamente esclusi i familiari del legale ed i suoi collaboratori.
L'attività professionale dei legali comprende:
- consulenza ed assistenza stragiudiziali
- redazione di pareri
- redazione di contratti
- rappresentanza e difesa in giudizio e tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali
- assistenza del cliente nella mediazione e negoziazione assistita.
La professione dell’avvocato per le Start up
Sono nate negli ultimi anni molte start up innovative, come quelle basate su piattaforme di lavori online, sviluppo di applicazioni che informano i consumatori sulla vicinanza a un servizio o prodotto, programmi d’intermediazione tra brand, portali che offrono servizi per trasportare persone o oggetti in modalità particolari, ma anche sistemi associati a carte e conti online.
Le Start up innovative si basano sul lancio di una novità, il perfezionamento dell’offerta avviene con l’utilizzo di schemi migliorativi e la strutturazione è progettata secondo algoritmi ripetibili.
Per tali ragioni è necessario elaborare una regolamentazione anche dal punto di vista legale, in particolare sulla forma giuridica, con l’aiuto di un legale preparato.
Si tratta in prevalenza di patti parasociali, cioè accordi periodici e rinnovabili, che presentano più flessibilità rispetto alle clausole di un contratto di società, ma che vanno comunque studiate e seguite con attenzione.
Cosa copre una polizza professionale per avvocati
Premesso che la copertura assicurativa, che puoi valutare se fai un preventivo sull'assicurazione professionale avvocati su Mioassicuratore, è valida solamente per quegli assicurati che siano regolarmente iscritti ad un Albo o ad un Ordine, la polizza base comprende una tutela anche in caso di fatti commessi con colpa o con dolo da collaboratori, praticanti, dipendenti o sostituti processuali, omesso deposito degli atti, ritardato deposito degli atti, responsabilità per perdita o distruzione di denaro o documenti e nullità degli atti processuali.
La compagnia assicurativa è tenuta anche a garantire una copertura in caso di responsabilità solidale, a meno che non sia diversamente specificato nel contratto.
Per gli eredi dei legali è contemplata una retroattività senza limiti temporali e, per coloro che cessano il mestiere durante il periodo in cui la polizza è attiva, un'ultrattività di 10 anni.
Il decreto stabilisce anche quali sono i massimali minimi che la copertura ha, ma c'è da sapere che questi variano in base all'esercizio individuale o associato della professione, il fatturato e la fascia di rischio.
In ultimo, l'assicuratore è tenuto a risarcire il terzo per l'intero importo, fatto salvo il diritto di rivalersi sull'assicurato per lo scoperto o per recuperare la franchigia.
Durante il corso del contratto, entrambe le parti possono prevedere delle clausole di adeguamento del premio, che sono utili qualora ci sia un sostanzioso aumento del fatturato.
Il decreto prevede anche che vi sia una copertura obbligatoria degli infortuni che si verificano nell'esercizio dell'attività, escludendo quelli che si verificano durante gli spostamenti necessari al suo svolgimento.
Questa tutela comprende anche l'invalidità temporanea o permanente, la morte e le eventuali spese mediche.
In caso di morte e di invalidità permanente, il capitale minimo assicurato è di 100 mila euro, mentre ammonta a 50 euro per la diaria in caso di invalidità temporanea.
Ogni polizza ha dei dati identificativi che devono essere resi noti ai terzi presso l'Ordine di appartenenza ed anche presso il Consiglio Nazionale Forense, oltre che sui siti internet ufficiali.
Infine, la compagnia assicurativa risponde del risarcimento solamente durante il periodo di validità della polizza professionale oppure nel periodo di retroattività.
E’, quindi, una forma di tutela per tutti.
E il vostro avvocato ce l’ha la polizza?